Il contratto di apprendistato è un contratto a contenuto formativo (definito per questo a causa mista) poiché prevede che l'impresa si impegni a fornire all'apprendista la formazione professionale all'interno del rapporto di lavoro.
L'apprendistato, disciplinato dal Decreto Legislativo n. 276/2003, è uno strumento idoneo a costruire un reale percorso di alternanza tra formazione e lavoro, quale primo tassello di una strategia di formazione e apprendimento continuo, lungo tutto l’arco della vita.
La normativa nazionale articola il contratto di apprendistato in tre tipologie, diversificate per obiettivi e fasce d'età degli apprendisti:
- apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
- apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico professionale;
- apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.
Per le tre tipologie valgono alcune disposizioni comuni:
- il contratto di apprendistato può essere utilizzato in tutti i settori di attività;
- il numero complessivo massimo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere non può superare il 100% delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso l’azienda;
- l’azienda che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati (o ne hanno in numero inferiore a tre) può tuttavia assumerne tre;
- il contratto ha forma scritta, con l'indicazione della prestazione oggetto del contratto e della qualifica da acquisire;
- deve essere predisposto un progetto formativo individuale;
- l'assunzione va comunicata al Centro per l'impiego competente entro il giorno antecedente a quello di instaurazione del contratto di apprendistato;
- la categoria di inquadramento dell'apprendista non può essere inferiore per più di due livelli alla categoria spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedano qualificazioni corrispondenti a quelle al cui conseguimento è finalizzato il contratto;
- in corso di rapporto, il datore di lavoro non può recedere dal contratto in assenza di giusta causa o di giustificato motivo; terminato il periodo di apprendistato, il datore può trasformare in contratto a tempo indeterminato, oppure - previo avviso ex art. 2118 c.c. - può recedere.
Gli aspetti formativi del contratto di apprendistato sono disciplinati dalle leggi regionali: nel Lazio dalla L.R. n. 9 del 10 agosto 2006 "Disposizioni in materia di apprendistato” e dal Regolamento regionale n. 7 del 21 giugno 2007 (Regolamento di attuazione della Legge Regionale 10 agosto 2006, n. 9 - Disposizioni in materia di formazione nell’apprendistato).
NOVITA'
Innalzamento dell'età di ingresso al lavoro per i minori
Dal 1° settembre 2007 l'età minima per l'ammissione al lavoro passa da 15 a 16 anni in conseguenza dell'innalzamento dell'obbligo di istruzione ad almeno 10 anni (dall'art. 1, comma 622, della Legge Finanziaria 2007). E’ quanto previsto dalla nota n. 9799 del 20 luglio 2007 del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.
Apprendistato Professionalizzante
Apprendistato in Alta Formazione
Brouchure in formato .PDF